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Aggiornamento biennale degli Albi dei Giudici Popolari con nuove iscrizioni e cancellazioni.
L. 287/1951; L. 405/1952; L. 1441/1956
I Giudici popolari sono semplici cittadini che vengono nominati nelle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello per l’esercizio delle funzioni giudicanti proprie di questi due organi.
Costituiscono la componente non togata ovvero popolare del collegio.
Chi può farne parte
Tutti i cittadini italiani, residenti nel Comune, che godono dei diritti politici, di età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni con titolo di studio:
per la Corte d’Assise: scuola media di primo grado;
per la Corte di Assise di Appello: scuola media di secondo grado.
L’iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari è permanente, le cancellazioni avvengono per: