Vista la ripresa del numero dei contagi, è stato firmato il nuovo DPCM, che sarà in vigore dal 14 Ottobre al 13 Novembre 2020.
Invitiamo la cittadinanza a consultare il testo integrale del DPCM e i relativi allegati.
Di seguito, riportiamo un riassunto delle principali novità contenute nel DPCM:
Dispositivi di protezione
- obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine monouso, mascherine lavabili ecc…) ed obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o le circostanze, sia garantito in modo continuativo l'isolamento rispetto a persone non conviventi;
- fanno eccezione i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e l'igiene costante e accurata delle mani.
Atteggiamenti da tenere in casa
- è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
- devono rimanere a casa e contattare il proprio medico curante le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°;
- evitare feste nelle abitazioni private ed evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei;
Attività all’aperto
- divieto di assembramento in parchi, giardini pubblici, ville ed obbligo del mantenimento della distanza interpersonale;
- è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia;
- è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché si rispetti la distanza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività (salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti);
Attività commerciali e di ristorazione
- le attività di ristorazione (ristoranti, gelaterie, pub, pasticcerie, bar) sono consentite fino alle 24:00 con consumo al tavolo e fino alle 21:00 senza consumo al tavolo. Vige il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21:00;
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto;
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
Manifestazioni pubbliche
- lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, rispettando il distanziamento;
- gli spettacoli (cinema, concerti, teatro), sono consentiti con posti a sedere preassegnati e distanziati. Il numero massimo di spettatori è di 1000 per eventi all’aperto e 200 per eventi al chiuso;
- restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
- sono vietate le feste in luoghi chiusi o aperti, ad eccezione delle cerimonie civili e religiose, per le quali è consentito un numero massimo di 30 partecipanti;
- sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche;
Sport
- sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale;
- gli sport di contatto sono invece consentiti da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP;
- per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% e comunque, non oltre i 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso;
Limitazione a spostamenti da e per l’estero
- sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori indicati all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato in questi luoghi nei 14 giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso Stati e territorio di cui all'elenco F dell'allegato 20;
Salvo che ricorrano alcuni comprovati motivi, indicati nell’articolo 4 dell’Ordinanza del DPCM
- sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo nei casi indicati nell’articolo 4 dell’Ordinanza DPCM;
- dichiarazioni necessarie ed obblighi in caso di rientro dall’estero, sono indicate negli articoli 5 e 6 dell’Ordinanza del DPCM.
Indichiamo infine, l’efficace infografica realizzata da ANCI, consultabile qui.