Ai sensi del DPR 445/2000 si definisce "certificato" il documento rilasciato da una Amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (art.1 lett. f).
I certificati anagrafici attestano i dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune.
Con l'art.30/bis del Decreto Legge 76/2020 (convertito nella Legge 120/2020) recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, sono stati modificati gli artt. 2 e 71 del DPR 445/2000, estendendo l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (c.d. Autocertificazioni) anche nei rapporti con i privati oltre che con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi. Ciò significa che i soggetti privati (quali ad esempio banche, notai, assicurazioni, avvocati ecc...), hanno l'”obbligo” e non più solo la facoltà di accettare tali autocertificazioni, potendo richiedere alle pubbliche amministrazioni di verificare la veridicità del loro contenuto (vedi apposito modulo di richiesta nella sezione modulistica).
Qualora sia comunque necessario ottenere un certificato anagrafico poiché non è possibile ottenere le informazioni necessarie tramite autocertificazioni, (es. richieste di certificati di residenza da parte di studi legali o di istituti di recupero crediti ecc...), si ricorda che tutte le certificazioni anagrafiche sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, salvo specifica esenzione prevista dalla legge.
E' obbligo dell'interessato, al momento della presentazione della richiesta, indicare con precisione l'uso a cui il certificato è destinato e indicare la fonte normativa che ne prevede l'eventuale esenzione dal bollo.
Con l'entrata in vigore dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), possono essere richiesti certificati anagrafici riguardanti anche soggetti non residenti nel Comune.
Il regolamento UE n.1191 del 06/07/2016 ha introdotto novità riguardanti i certificati anagrafici e di stato civile, che il cittadino deve presentare presso uffici pubblici o privati di Stati appartenenti all'Unione Europea.
Tali certificati non possono essere sostituiti dall'autocertificazione e per valere all'estero dovrebbero essere tradotti e legalizzati; al fine della semplificazione amministrativa nei rapporti tra gli stati membri dell'UE, si è previsto un sistema di modelli “plurilingue” da allegare ai certificati rilasciati che servono come traduzione degli stessi. Inoltre, il certificato rilasciato ai sensi del detto regolamento, non necessita di legalizzazione o di apostille.
Resta fermo il regime di assoggettamento all'imposta di bollo.