- AUTOCERTIFICAZIONE o DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E' la dichiarazione relativa a stati, fatti e qualità personali, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i corrispondenti certificati emessi dalla Pubblica Amministrazione (art. 46 DPR 445/2000).
Tale dichiarazione deve essere utilizzata nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, con i gestori di servizi pubblici e, a seguito del D.L. 76/2020, anche con tutti i soggetti privati.
NON è soggetta ad autenticazione.
Deve essere sottoscritta direttamente di fronte all'addetto a riceverla o, se inviata tramite posta elettronica, firmata e corredata da documento di identità del dichiarante.
Il rifiuto da parte dell'impiegato addetto, di ricevere ed accettare l'autocertificazione non autenticata costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:
- illimitata se relative a stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni;
- 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti) negli altri casi.
NON possono essere sostituiti da dichiarazione i seguenti certificati:
- medici;
- sanitari;
- veterinari;
- di origine;
- di conformità CE;
- di marchi;
- di brevetti.
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'interessato attesta stati, fatti o qualità personali che lo riguardano o che riguardano terze persone, delle quali egli abbia diretta conoscenza.
E' presentata a soggetti privati (ad es. banche, assicurazioni) o a Pubbliche amministrazioni ai fini della riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad es. delega a riscuotere pensioni, contributi, ecc.).
La firma deve essere autenticata dal pubblico ufficiale competente che attesta essere stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Sono competenti all'autenticazione:
- notaio;
- cancelliere;
- segretario comunale;
- dipendente addetto a ricevere la documentazione;
- dipendente incaricato dal Sindaco.
Ai sensi dell'art.76 del DPR 445/200 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. ... L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atti falsi”.