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Abbruciamenti residui vegetali

  • Servizio attivo

Informazioni su come e quando si può bruciare i residui vegetali agricoli e forestali

A chi è rivolto

Chiunque abbia interesse. 

Descrizione

Il regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n.48/R) consente l'abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura, ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.

La Regione Toscana può anticipare o prorogare il periodo in cui è consentito effettuare gli abbruciamenti dei residui vegetale agricoli e forestali e vietando comunque qualsiasi tipo di abbruciamento dal 1° luglio al 31 agosto.

Tutti gli abbruciamenti, in bosco e fuori dal bosco, devono essere fatti in assenza di vento con le opportune precauzioni:

  • limitare il materiale da bruciare in piccoli cumuli;
  • utilizzare spazi puliti;
  • operare in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli;
  • osservare la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento del fuoco

 

Dal 1° luglio al 31 agosto è consentita l'accensione dei fuochi esclusivamente per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze, nelle aree attrezzate nel rispetto delle prescrizioni.

Per gli abbruciamenti eseguiti in bosco è necessaria l'autorizzazione dell'ente competente sul territorio.

 

Normativa:

Come fare

Compilare l'apposito modulo (presente nella sezione "Modulistica" della presente pagina) e presentarlo nelle seguenti modalità:

Cosa serve

Scaricare e compilare la modulistica. 

Cosa si ottiene

Abbruciamenti residui vegetali. 

Tempi e scadenze

30 giorni di attesa. 

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Non è previsto alcun costo. 

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Altre informazioni

Accensione fuochi per abbruciamenti materiale vegetale

Norme e regole da rispettare e precauzioni da adottare per effettuare accensione di fuochi per lo smaltimento di materiale vegetale di risulta derivante da operazioni agricole

  1. Gli abbruciamenti dovranno riguardare esclusivamente residui ligno-cellulistici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potature, ripuliture o altri interventi agricoli e forestali; gli stessi dovranno essere effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione.
  2. Le operazioni di abbruciamento devono essere comunicate almeno 2 giorni prima dell’intervento all’ufficio protocollo del Comune utilizzando il suddetto modulo che dovrà essere esibito a richiesta delle autorità competenti al controllo.
  3. L’abbruciamento deve essere effettuato esclusivamente nel seguente periodo e nei seguenti orari:
    • dal 01 settembre al 30 giugno: dall'alba fino alle ore 12:00;
    • è VIETATO dal 01 luglio al 31 agosto e nei periodi considerati ad alto rischio dalle competenti autorità
  4. Le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l’intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne, munite di recipienti o di una pompa con serbatoio a spalla colmi di acqua, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.
  5. L’abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento.
  6. L’area dove avviene l’abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata o comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 20 metri di larghezza.
  7. Gli abbruciamenti devono essere eseguiti su materiale concentrato in piccoli cumuli evitando sempre abbruciamenti diffusi di vegetazione radicata o sparsa al suolo.
  8. I cumuli devono avere dimensioni tali da essere gestibili e sorvegliabili senza difficoltà dal personale addetto presente e, comunque, il fuoco non può essere acceso contemporaneamente su più di due cumuli distanti almeno 10 metri l’uno dall’altro.
  9. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso al livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
  10. Gli interventi di taglio della vegetazione erbacea ed arborea radicata dovranno essere condotti a partire da monte scendendo verso valle, creando delle fasce prive di vegetazione o residui vegetali infiammabili, o preventivamente lavorate, di almeno 20 metri di larghezza dal margine del bosco.
  11. Prima di abbandonare l’area di cumulo delle braci e delle ceneri rimanenti deve essere gradualmente ed accuratamente aperto per permettere il veloce raffreddamento delle stesse (evitare il concentramento in un cumulo compatto). Eventuali tizzoni o braci rotolati o caduti nell’area circostante il cumulo residuo del materiale bruciato devono essere riportati all’interno del cumulo stesso. 
  12. E’ comunque sempre vietato:                                               
  • a) bruciare materiali o accendere fuochi in prossimità di abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali, nell’alveo e nelle sponde interne dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua e comunque da arrecare disturbo e pericolo per le persone e la circolazione stradale;
  • b) accendere fuochi ad una distanza inferiore a metri 100 dai luoghi sui cui si trovano in deposito materiali combustibili o esplodenti;
  • c) dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto; in alternativa deve essere eseguito interramento mediante fresatura;
  • d) dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname, ecc.;
  • e) appiccare fuoco a sterpi, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.

Argomenti
Ultima modifica: lunedì, 02 settembre 2024

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