Il regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n.48/R) consente l'abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura, ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.
La Regione Toscana può anticipare o prorogare il periodo in cui è consentito effettuare gli abbruciamenti dei residui vegetale agricoli e forestali e vietando comunque qualsiasi tipo di abbruciamento dal 1° luglio al 31 agosto.
Tutti gli abbruciamenti, in bosco e fuori dal bosco, devono essere fatti in assenza di vento con le opportune precauzioni:
- limitare il materiale da bruciare in piccoli cumuli;
- utilizzare spazi puliti;
- operare in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli;
- osservare la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento del fuoco
Dal 1° luglio al 31 agosto è consentita l'accensione dei fuochi esclusivamente per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze, nelle aree attrezzate nel rispetto delle prescrizioni.
Per gli abbruciamenti eseguiti in bosco è necessaria l'autorizzazione dell'ente competente sul territorio.
Normativa: