In seguito alla trasmissione del verbale di accertamento di abuso edilizio, entro trenta giorni, viene comunicato agli aventi titolo l’Avvio del Procedimento; entro 10 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento gli stessi possono formulare eventuali memorie scritte, opposizioni e fornire documentazione o autorizzazioni necessarie.
Qualora sia constatata l’effettiva inosservanza delle norme vigenti il Comune ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi (ordinanza di demolizione/ripristino dello stato dei luoghi), da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
Il termine assegnato per l’ingiunzione di demolizione è di novanta giorni, in caso di inottemperanza il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.
La presentazione di istanza di Accertamento di Conformità sospende i termini dell’ordinanza.
Per il rilascio dell’Accertamento di Conformità (permesso di costruire in sanatoria e attestazione di conformità) il comune si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta, salvo richieste di integrazioni che interrompono i termini del procedimento. Decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, la domanda si intende respinta.
Alla SCIA in sanatoria si applicano gli articoli 145, 146 e 147 della L.R. 65/2014. Nel caso in cui la verifica di cui all’articolo 145 comma 6 abbia esito negativo, il comune notifica al proponente la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.
In caso di intervento ricadente in area a vincolo (paesaggistico, idrogeologico, etc.) è necessario acquisire preventivamente il parere necessario, previo pagamento delle relative sanzioni.