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Gestione Abusivismo

  • Servizio attivo

Informazioni inerenti gli abusi edilizi

A chi è rivolto

La segnalazione di presunto abuso edilizio può essere effettuata da qualunque cittadino o soggetto interessato portatore di un interesse pubblico o diffuso.

La sanzione è rivolta al proprietario, a colui che ha commissionato materialmente i lavori, all’esecutore delle opere e al direttore dei lavori, laddove previsto.

La richiesta di Accertamento di Conformità, CILA in sanatoria deve essere presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo, i quali devono comunque avvalersi dell'opera di un tecnico professionista abilitato.

Descrizione

Il procedimento può essere avviato su segnalazione di privato o su accertamento del corpo di Polizia Locale o di altri organi di vigilanza.

Le misure repressive per opere edilizie realizzate in assenza di titolo rilasciato dal competente ufficio o in totale difformità da esso consistono nel ripristino dello stato originario dei luoghi ovvero nella demolizione della porzione di immobile non conforme, da effettuare a cura e spese del responsabile dell’abuso.

Se la demolizione non fosse possibile senza recare pregiudizio alle parti conformi dell’immobile la demolizione è sostituita da una sanzione pecuniaria, ai sensi degli articoli 206 e 206-bis della L.R. 65/2014.

E’ inoltre previsto l’Accertamento di Conformità ai sensi dell’articolo 209 della L.R. 65/2014 per i casi che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda; in presenza di tali presupposti può essere presentata: istanza di permesso di costruire in sanatoria, istanza di attestazione di conformità in sanatoria oppure SCIA in sanatoria.

Inoltre per gli interventi di attività di edilizia libera di cui all’art. 136 L.R. 65/2014, la mancata comunicazione di inizio lavori di cui al comma 2 oppure la mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Infine per le sanatorie straordinarie - condoni edilizi - valgono le disposizioni di cui alle relative leggi speciali: legge 47/1985, legge 724/1994, L.R. 53/2004.

Come fare

La segnalazione di presunto abuso edilizio può pervenire:

  • direttamente allo sportello URP e Protocollo;
  • a mezzo posta ordinaria (indirizzata in Piazza Vittorio Emanuele II n. 53, 56031 - Bientina - PI);
  • per PEC (comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it)

    allegando copia del documento di riconoscimento del richiedente.

Le modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie saranno contenute all’interno dei provvedimenti irrogati dall’ufficio.

Per la presentazione dell’Accertamento di Conformità può essere presentata istanza in bollo su modulistica regionale reperibile cliccando qui.

Cosa serve

Documentazione da presentare:

La segnalazione deve contenere i riferimenti del segnalante e gli elementi necessari all’individuazione del presunto abuso edilizio (ubicazione dell’immobile, indicazione del proprietario e qualsiasi altro elemento eventualmente ritenuto necessario dal segnalante).

Per la presentazione dell’Accertamento di Conformità può essere presentata istanza in bollo su modulistica regionale reperibile cliccando qui.

Anche per la SCIA in sanatoria e per la CILA tardiva dovrà essere utilizzata la relativa modulistica regionale (in carta libera).

In ogni caso dovrà essere presentata documentazione tecnica atta a verificare la consistenza dell’abuso.

Cosa si ottiene

Gestione Abusivismo. 

Tempi e scadenze

In seguito alla trasmissione del verbale di accertamento di abuso edilizio, entro trenta giorni, viene comunicato agli aventi titolo l’Avvio del Procedimento; entro 10 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento gli stessi possono formulare eventuali memorie scritte, opposizioni e fornire documentazione o autorizzazioni necessarie.

Qualora sia constatata l’effettiva inosservanza delle norme vigenti il Comune ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi (ordinanza di demolizione/ripristino dello stato dei luoghi), da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.

Il termine assegnato per l’ingiunzione di demolizione è di novanta giorni, in caso di inottemperanza il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.

La presentazione di istanza di Accertamento di Conformità sospende i termini dell’ordinanza.

Per il rilascio dell’Accertamento di Conformità (permesso di costruire in sanatoria e attestazione di conformità) il comune si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta, salvo richieste di integrazioni che interrompono i termini del procedimento. Decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, la domanda si intende respinta.

Alla SCIA in sanatoria si applicano gli articoli 145, 146 e 147 della L.R. 65/2014. Nel caso in cui la verifica di cui all’articolo 145 comma 6 abbia esito negativo, il comune notifica al proponente la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

In caso di intervento ricadente in area a vincolo (paesaggistico, idrogeologico, etc.) è necessario acquisire preventivamente il parere necessario, previo pagamento delle relative sanzioni.

60 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Le sanzioni per opere edilizie realizzate in assenza di titolo rilasciato dal competente ufficio consistono nella demolizione/ripristino della legittimità violata dell’immobile.

Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal capo I e comunque in misura non inferiore a euro 1.000,00.

Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme.

Per l’Attestazione di Conformità e la SCIA in sanatoria, la sanatoria stessa è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio
Ultima modifica: lunedì, 03 giugno 2024

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