L'interessato deve avvalersi dell'opera di un professionista abilitato, che certifichi l'agibilità dei locali, insieme alla conformità con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche ed alle misure di prevenzione e protezione.
L'attestazione di agibilità è necessaria per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione e per tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 149 co. 2 L.R. 65/2014 ss.mm.ii., oltre che per gli immobili legittimamente realizzati che ne risultino privi.
L'agibilità può essere trasmessa anche in forma parziale per singoli edifici o singole porzioni della costruzione ovvero per singole unità immobiliari, nelle modalità previste dall'art. 150 L.R. 65/2014 ss.mm.ii..