Dal 4 luglio 2006 (decreto legge n. 223 del 4/7/2006) non è più obbligatorio rivolgersi ad un notaio per l'autentica della firma sul passaggio di proprietà dei seguenti beni mobili registrati:
- veicoli (automobili, moto e rimorchi) iscritti al Pra - Pubblico registro automobilistico;
- navi e galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
- aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione.
La competenza del Comune è limitata all'autentica della firma del venditore in calce al certificato di proprietà, per cui, l'interessato dovrà presentarsi presso gli sportelli competenti, entro i 60 gg successivi, per la conclusione del procedimento di passaggio di proprietà (PRA, ACI, motorizzazione o uffici privato che si occupano di pratiche automobilistiche).
Per maggiori informazioni in materia di passaggio di proprietà dei beni mobili registrati può essere consultato il sito ACI.