Nell'ufficio dello Stato Civile sono registrati e conservati tutti gli atti formati nel Comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte.
Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
L'Ufficiale di Stato Civile inoltre, per tutti i soggetti residenti nel Comune, trascrive gli atti ad essi riferiti formati all'estero o in altro Comune.
Anche i cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere la trascrizione, nel comune dove risiedono, degli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati da parte della competente autorità straniera. Degli atti dall'estero trascritti può essere prodotta copia integrale.
Su ciascun atto iscritto o trascritto l'Ufficiale di Stato Civile riporta le “annotazioni” ovvero delle postille che integrano gli atti già formati riportando eventi verificatisi durante la vita del soggetto cui l'atto si riferisce e che la normativa ritiene significativi.
L'elenco delle annotazioni ammesse da riportare su ciascun tipo di atto è espressamente previsto dal D.P.R. n. 396/2000 che disciplina l'ordinamento dello Stato Civile.
Ciascun cittadino ha la facoltà di richiedere l'eliminazione di eventuali errori materiali o la rettifica degli atti che lo riguardano affinché non ci siano difformità tra il contenuto di questi ultimi e la situazione di fatto.
Si ha correzione del mero errore materiale quando vi è una divergenza tra il contenuto dell’atto e la realtà immediatamente rilevabile dal confronto tra l’atto stesso e la documentazione presentata o acquisita sulla cui base è stato formato. L'errore può essere generato da una semplice svista dell’Ufficiale dello Stato Civile o da inesattezze contenute nella documentazione presentata o acquisita.
La rettificazione si ha invece, in tutti i casi in cui non ricorrano le condizioni per la correzione di un errore meramente materiale o quando sia necessario ottenere:
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la ricostituzione di un atto di Stato Civile andato distrutto o smarrito;
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la formazione di un atto di Stato Civile omesso;
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la cancellazione di un atto di Stato Civile indebitamente registrato;
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l'opposizione al rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento.