L'art. 89 del D.P.R. 396/2000 prevede la possibilità di cambiare il proprio nome o cognome, perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale oppure aggiungere al proprio un altro nome o cognome.
Il decreto che autorizza la variazione del nome e del cognome è emanato dalla Prefettura competente.
Questa, se ritiene di poter accogliere la richiesta, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi.
Allo scadere del periodo di affissione all'albo, il Comune consegna all'interessato una relata indicante l'avvenuta affissione e la durata della stessa da riconsegnare alla Prefettura che in seguito emanerà il decreto finale di variazione del nome o del cognome.
L'interessato deve richiedere al Comune di residenza, la trascrizione del decreto e le relative annotazioni da porre nei suoi atti di nascita e matrimonio nonché negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. Il decreto produrrà effetti solo se sarà effettuato questo adempimento da parte dell'interessato.
Per maggiori informazioni consultare anche il sito internet della Prefettura di Pisa.