Con decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 “Recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile” (convertito con modificazioni in Legge 10 novembre 2014 n. 162) sono state introdotte novità significative per i coniugi, che prevedono:
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la conclusione - in presenza di particolari requisiti - di accordi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dinanzi al Sindaco o suo delegato - in qualità di Ufficiale di Governo - del Comune di residenza di uno dei coniugi o di iscrizione/trascrizione del matrimonio.
È prevista dalla norma anche la presenza, facoltativa, di un legale per ciascuna parte. (art. 12);
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la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per ogni parte, senza ricorrere in Tribunale, per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6).
Una volta raggiunto l’accordo, questo sarà trasmesso, a cura degli avvocati, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, se non ravvisa irregolarità, appone il nulla-osta se nella famiglia non ci sono figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave, altrimenti la sua autorizzazione.
Entro 10 giorni dall'apposizione del nulla-osta/autorizzazione del Tribunale, gli avvocati inviano l'accordo di negoziazione all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove risiede almeno uno degli sposi o dove fu celebrato il matrimonio, per la trascrizione.
Ai fini della loro applicabilità e pubblicità, sia le convenzioni di negoziazione assistita, che gli accordi conclusi dai coniugi dinanzi al Sindaco o suo delegato, sono iscritte nei Registri dello Stato Civile del comune competente ed annotate sugli atti di nascita dei coniugi e sull'atto di matrimonio.