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Atti di Separazione e Divorzio

  • Servizio attivo

Informazioni per sapere come fare in caso di Separazione o Divorzio

A chi è rivolto

Per accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile:

  • Non avere figli minori;
  • Non avere figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o economicamente non autosufficienti, nati dall’unione con il coniuge;
  • Non prevedere nell'accordo patti di trasferimento patrimoniale;
  • Non essere parte in giudizio pendente concernente la separazione o divorzio tra gli stessi coniugi;
  • In caso di accordo di divorzio, devono essere trascorsi almeno 6 mesi dalla separazione.

Per la convenzione di negoziazione assistita invece sarà necessario rivolgersi ai propri avvocati, che seguiranno il procedimento.

Descrizione

Con decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 “Recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile” (convertito con modificazioni in Legge 10 novembre 2014 n. 162) sono state introdotte novità significative per i coniugi, che prevedono:

  • la conclusione - in presenza di particolari requisiti - di accordi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dinanzi al Sindaco o suo delegato - in qualità di Ufficiale di Governo - del Comune di residenza di uno dei coniugi o di iscrizione/trascrizione del matrimonio.
    È prevista dalla norma anche la presenza, facoltativa, di un legale per ciascuna parte. (art. 12);

  • la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per ogni parte, senza ricorrere in Tribunale, per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6).

Una volta raggiunto l’accordo, questo sarà trasmesso, a cura degli avvocati, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, se non ravvisa irregolarità, appone il nulla-osta se nella famiglia non ci sono figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave, altrimenti la sua autorizzazione.

Entro 10 giorni dall'apposizione del nulla-osta/autorizzazione del Tribunale, gli avvocati inviano l'accordo di negoziazione all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove risiede almeno uno degli sposi o dove fu celebrato il matrimonio, per la trascrizione.

Ai fini della loro applicabilità e pubblicità, sia le convenzioni di negoziazione assistita, che gli accordi conclusi dai coniugi dinanzi al Sindaco o suo delegato, sono iscritte nei Registri dello Stato Civile del comune competente ed annotate sugli atti di nascita dei coniugi e sull'atto di matrimonio.

Come fare

Competente a ricevere l’accordo, anche raggiunto tramite negoziazione assistita, è:

  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;

  • il Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio;

  • il Comune di residenza di uno dei coniugi.

In caso di accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, i coniugi devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta di separazione o divorzio da far pervenire ai Servizi Demografici tramite PEC o consegnata a mano.

È necessario prendere un appuntamento con i Servizi Demografici per la stesura e la firma del primo atto relativo alla separazione o al divorzio, attraverso il software PRE-NOTA.

L'accordo tramite negoziazione assistita viene trasmesso ai Servizi Demografici, dagli avvocati accompagnato da apposito modulo di trasmissione firmato da entrambi, tramite:

Cosa serve

Documentazione da presentare:

Per accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile:

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta congiunta di separazione o divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 162/2014;
  • Documenti di identità dei dichiaranti.

Per accordo tramite negoziazione assistita:

  • Modulo di trasmissione della convenzione di negoziazione assistita;
  • Copia della convenzione comprensiva del nullaosta/autorizzazione del Tribunale competente;
  • Documenti di identità degli avvocati.

Per entrambi i procedimenti sopra riportati dovranno inoltre essere raccolti i dati di rilevazione statistica compilando il modello predisposto da ISTAT, presente nella sezione "Modulistica" della presente pagina.

Cosa si ottiene

Atti di Separazione e Divorzio. 

Tempi e scadenze

Dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla firma del primo atto dell'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, gli interessati saranno chiamati a presentarsi di nuovo per firmare la conferma di tale accordo, condizione necessaria affinché separazione o divorzio siano perfezionati e producano effetti.

La trascrizione dell'accordo tramite negoziazione assistita sarà effettuata nel termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa.

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Diritto fisso di € 16,00 da pagare in contanti al momento della sottoscrizione dell'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile.

Nessuno per la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Unità organizzativa responsabile

Servizio Demografici
Piazza Vittorio Emanuele II, 53, 56031 Bientina PI, Italy
Comune di Bientina
Argomenti
Ultima modifica: martedì, 06 agosto 2024

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