Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 223/1989, per Convivenza Anagrafica si intende l’insieme delle persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nella stessa abitazione, a prescindere dall’esistenza di particolari vincoli intercorrenti tra loro.
Non si considerano convivenze anagrafiche coloro che sono ospiti in strutture alberghiere, pensioni e simili.
Per ogni convivenza deve essere nominato un responsabile il quale ha l’obbligo di segnalare tutte le variazioni riguardanti la convivenza stessa, dalla sua costituzione alla cessazione, l'eventuale spostamento di sede e l’ingresso e l’uscita degli ospiti. E' quindi il punto di riferimento per lo scambio di informazioni e di comunicazioni con l'Ufficio Anagrafe.
Se, per motivi interni alla convivenza, il responsabile cambia, deve esserne data tempestiva comunicazione all'Ufficio Anagrafe.
La richiesta di costituzione della convivenza anagrafica può essere presentata:
Unitamente a questa sarà presentata, attraverso gli stessi canali, la nomina del responsabile della convivenza.
Dopo la creazione della convivenza, il responsabile si occuperà di presentare all'ufficio Anagrafe, personalmente o tramite posta elettronica, le dichiarazioni di residenza degli ospiti e tutte le comunicazioni relative alle variazioni della composizione della convivenza.
Presentazione domande on-line
Inoltre è possibile presentare la richiesta di Patrocinio anche on-line, attraverso il portale del Municipio Virtuale autenticandosi con:
- CIE (Carta d'Identità Elettronica);
- SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).