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Convivenze di fatto

Informazioni per sapere come istituire o cancellare una Convivenza di fatto

Descrizione

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U. 21/05/2016 S.G. n. 118) riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“ (cosiddetta Legge Cirinnà).

Le convivenze di fatto, riguardanti sia coppie omosessuali che eterosessuali, sono regolate dall'art. 1 - commi dal 36 al 65.

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni:

  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
     

Nel caso in cui le stesse non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi allo sportello anagrafico per effettuare la variazione di residenza o abitazione. 

Il contratto di convivenza si risolve per:

a) accordo delle parti;

b) recesso unilaterale;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

d) morte di uno dei contraenti.

 

Normativa di riferimento

  • Legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza";

  • D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico";

  • Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 - art. 5;

  • D. L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012;

  • D. L. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014;

  • Circolare Ministero dell'Interno n. 7/2016.

Tipologia

Modulistica

Formati disponibili

pdf, doc

Licenza d'uso

Pubblico dominio

Ufficio responsabile

Servizio Demografici

Informazioni e recapiti dell'ufficio

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Documenti

Ulteriori informazioni

Altro

Gli interessati possono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità e secondo il fac-simile disponibile su questa pagina nella sezione "Modulistica"

La dichiarazione può essere inoltrata scegliendo una delle seguenti modalità:

  • direttamente allo sportello dei Servizio Demografici;

  • per posta raccomandata (indirizzata a Piazza Vittorio Emanuele II n. 53, 56031 - Bientina - PI);

  • per mail (anagrafe@comune.bientina.pi.it);

  • per PEC (comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it).

In caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:

  • dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o PEC;
  • dichiarazione scansionata e recante le firme autografe unitamente alle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti.

 

Requisiti del richiedente:

  • maggiore età;
  • essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
  • residenza nel Comune di Bientina;
  • coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia;
  • insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti;
  • insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile.

 

Attenzione:

al fine della verifica dei requisiti previsti dalla legge i cittadini stranieri devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civili

Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.

Documentazione da presentare:

Fotocopia del documento d'identità dei richiedenti

Tempi di rilascio:

A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, il Servizio Demografici procederà entro i due giorni successivi a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Nei successivi 45 giorni verrà effettuata d’ufficio la verifica dei requisiti, tramite accertamenti.

Ultima modifica: lunedì, 26 febbraio 2024

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